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FARMACIA - I NUOVI SERVIZI EROGATI DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - LA FARMACIA DEI SERVIZI





I NUOVI SERVIZI EROGATI DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
NASCE LA “FARMACIA DEI SERVIZI”


1. 4 NOVEMBRE 2009 - Le linee dettate dal D. Lgs. N. 153 del 2009

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009, il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Il decreto legislativo, attuando la delega prevista dall’articolo 11, della legge n.69 del 2009, individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati dalla farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
In attuazione di tale delega, il decreto individua tra i servizi:
1. la partecipazione delle farmacie all’assistenza domiciliare;
2. la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, la realizzazione o la partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio;
3. la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti.

Inoltre il decreto legislativo prevede:
• la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali;
• la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
• la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
• la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio;
• l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore.

. Se vuoi scaricare il testo della relazione illustrativa, clicca QUI.


2. 18 NOVEMBRE 2010 - La Conferenza Stato-Regioni dà il via libera ai decreti attuativi

Via libera in Stato-Regioni all'accordo sui tre decreti proposti dal ministero della Salute che stabiliscono le nuove prestazioni erogabili dalle farmacie territoriali, sancendo così la nascita della "farmacia dei servizi".
L'intesa coi governatori è stata chiusa dopo una serie di modifiche ai testi precedentemente messi a punto.

I tre decreti prevedono in sintesi la possibilità di:
• prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagare il relativo ticket, nonché ritirare i referti relativi alle prestazioni;
• eseguire prestazioni analitiche di prima istanza quali ad esempio: il controllo della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi;
• la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; la preparazione, nonché la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, fatte salve le norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;
• la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, nonché la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.


3. 10 MARZ0 2011 – Pubblicato il primo decreto che fissa le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo

3.1. Le finalità e i punti salienti del decreto

Una serie di esami diagnostici di prima istanza potranno essere effettuati direttamente in farmacia.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, il decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, concernente “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 26 marzo 2011, rappresenta il primo passo verso la cosiddetta “farmacia dei servizi”.
Viene introdotta la possibilità di effettuare in farmacia una serie di esami del sangue, delle urine e non solo, test di gravidanza, quelli di ovulazione di menopausa per la misura dell'ormone Fsa nelle urine e, infine, test colon retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Si tratta, come specifica il Ministero della Salute, di esami «che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio» ma che «in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private».
La normativa rappresenta una primo passo verso l'introduzione della possibilità di effettuare in farmacia anche esami per i quali attualmente bisogna recarsi in una struttura ospedaliera, in ambulatorio o dal medico.
In farmacia si potranno anche usare una serie di apparecchiature diagnostiche (misurazione della pressione arteriosa, della capacità polmonare, elettrocardiogrammi in tele cardiologia, quindi in collegamento con centri accreditati dalle Regioni).
Tutto questo dovrà avvenire in locali separati dagli altri ambienti, «che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali», e ci sarà personale adeguatamente preparato.
Il farmacista ha l'obbligo di esporre in modo chiaro e leggibile l'indicazione delle prestazioni disponibili, e di spiegare al paziente che l'analisi degli esami e la diagnosi vanno sempre fatte dal medico.


3.2. Limiti di applicazione del decreto

All’art. 1 vengono fissati i “limiti di applicazione del presente decreto, stabilendo innanzitutto che per “prestazioni analitiche di prima istanza mediante l'utilizzo di dispositivi per «test autodiagnostici»”, devono intendersi “test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private”.
Viene, pertanto, vietato l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi.


3.3. Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, effettuabili in farmacia

All’art. 2 viene stabilito che, nell'ambito dei limiti ed alle condizioni di cui al presente decreto, sono utilizzabili i dispositivi medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima istanza:
• test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
• test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
• test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
• test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
• test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

L'elenco delle prestazioni analitiche di cui sopra viene periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


3.4. Dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia

Nell'ambito dei servizi di secondo livello, di cui all'art. l, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono utilizzabili presso le farmacie, i seguenti dispositivi strumentali:
• dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
• dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
• dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
• dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
• dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Questo elenco verrà periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero della salute, previo accordo con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta delle linee guida sull'utilizzo dei dispositivi di cui sopra, cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi entro sessanta giorni dalla loro emanazione.

Presso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, e dall'Accordo Stato Regioni del 27 febbraio 2003.


3.5. Condizioni di applicazione – Personale sanitario addetto - Responsabilità – Obblighi informativi

Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni indicate sopra, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonche' l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, in base a linee guida fissate dalla Regione.
Le attivita' erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonche' nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.
Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisce in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi di cui sopra, nel rispetto dei rispettivi profili professionali.
Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami deve essere in possesso delle conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale.
Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.
Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Il farmacista ha l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti, erogabili nell'ambito degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Gli avvisi non possono contenere dizioni che richiamino espressamente o indirettamente esami di laboratorio non eseguibili presso le farmacie.

Il farmacista mette a disposizione dell'utente il dispositivo per «test autodiagnostico» fornendo i suggerimenti idonei all'impiego; in particolare e' tenuto ad indicare all'utente, prima dell'esecuzione dell'esame, la differenza tra un test di prima istanza ed un'analisi svolta normalmente in un laboratorio autorizzato.
Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche.
Il farmacista titolare della farmacia effettua, ove necessario, nell'ambito delle procedure di vigilanza, la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.


3.6. Controlli

Nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.


4. 19 APRILE 2011 – Pubblicato il secondo decreto che fissa le erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, il Decreto del Ministero della Sanità 16 dicembre 2010, recante "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali".
Il decreto regolamenta le prestazioni da parte degli infermieri e dei fisioterapisti erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente.
Infermieri e fisioterapisti fanno così il loro ingresso nelle farmacie italiane.
In particolare, si legge nel decreto, l'erogazione dei servizi ''puo' essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente'' e le prestazioni ''possono essere erogate previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta''.

Gli infermieri potranno dunque fornire ''supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo; effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo; attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie''.
I fisioterapisti ,invece, possono provvedere alla ''definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo; attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale''.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero della salute, clicca QUI.


5. Attivo un nuovo software "TROVA IL TUO FARMACO"

Pur essendo attivo dalla fine del 2009, si sta espandendo un servizio coerente con il nuovo ruolo di consulenza anche interattiva del farmacista, mediante il software "Trova il tuo farmaco" realizzato dal Consorzio senza fini di lucro dell'Ufi (Unione farmacie informatizzate).
Oggi sono 609 le farmacie in rete e sono principalmente ubicate in Emilia Romagna e nelle Marche.
Il progetto è di grande utilità per il cittadino ed è molto semplice nel suo procedere.
Un cittadino con la prescrizione medica entra in farmacia ma il farmaco non è disponibile, ecco allora che se la farmacia ne è sprovvista, invece di ricevere un cortese saluto e ricercare un'altra farmacia aperta, il farmacista che utilizza il software, lo informerà su dove reperirlo. Infatti entro 10 secondi il programma è in grado di trovare l'elenco delle farmacie, ordinate per distanza e corredate di telefono.
Inoltre il farmacista può inoltrare una conferma di richiesta del prodotto, onde evitare che, in caso di farmaci rari e quindi con pochi quantitativi presenti, il cliente abbia una brutta sorpresa nella nuova ricerca del presidio sanitario.
Il servizio riesce a recuperare farmaci anche presenti in regioni diverse da quelle di residenza del richiedente, in media in 24 ore.
Una rete di servizio che ai malati cronici e ai pazienti anziani può far apprezzare lo strano mondo del web!

. Se vuoi accedere al servizio, clicca QUI.


6. OTTOBRE 2011 - Farmacia dei servizi - Pubblicato il terzo decreto di attuazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, il D.M. 8 luglio 2011, recante "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale".
Si tratta del terzo decreto attuativo della "Farmacia dei servizi", previsto del D. Lgs. n. 153 del 2009 (art. 1, comma 2, lettera f), che individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Il decreto, che entra in vigore il 15 ottobre 2011, prevede l'erogazione da parte delle farmacie, pubbliche o private, di attività di:
- prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
- pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
- ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali attuativi dell'Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale:
- Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 - PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA;
- Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 - EROGAZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE DI SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI:
- Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011 - Erogazione da parte delle farmacie, di attività di PRENOTAZIONI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero della salute, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Se vuoi consultare l’argomento relativo al Codice comunitario dei medicinali e approfondire le novità introdotte dal D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 , clicca QUI

. Per accedere al sito dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cliccate QUI.


. Per la GESTIONE DI UNA FARMACIA, cliccate QUI.

. Per l’evoluzione storica della normativa in materia di farmacie, cliccate QUI.

. Per l’evoluzione della normativa e le novità introdotte nel tempo, cliccate QUI.

. Per le problematiche connesse alla gestione delle FARMACIE e PARAFARMACIE, cliccate QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2019-02-03 (689 letture)

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